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Assegni familiari (articolo 2, comma 5-bis). Saranno destinate all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 (rispetto all'importo previsto di 350 milioni) registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari relativi all'assunzione, da parte dello Stato, di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile. Rinviato a un decreto ad hoc la facoltà di ridefinire i livelli di reddito e gli importi degli assegni dei nuclei familiari, per tutelare le famiglie numerose e assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore. Un ulteriore emendamento rende vincolante anziché facoltativa la destinazione delle eventuali minori spese al finanziamento degli assegni familiari.
Blocco e riduzione delle tariffe (articolo 3). La sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico già previsto dalla norma, ai settori dell'energia elettrica e del gas. Modiche al blocco di alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Viene previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'approvazione delle misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento nel settore autostradale. Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell'anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili). Disposizioni relative alla disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone: per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento. La suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, sentito il concessionario dei servizi. Ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta.
Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienza (articolo 1). Oltre ad alcune modifiche redazionali, viene differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.
Calamità naturali a Campobasso e Foggia (articolo 6, commi 4-bis e 4-ter). Vengono estese alcune disposizioni del Dl 162/2008 per i territori di Umbria e Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare, si estende la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. Autorizzata per lo scopo la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011 e di 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito fondo presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. La copertura finanziaria dell'onere è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019.
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